Calcolo del contributo di costruzione

Ultima modifica 20 gennaio 2022

Al fine di rendere pubbliche le determinazioni di questo Comune in materia di calcolo del contributo di costruzione dovuto per interventi edilizi, vengono qui pubblicati gli atti emessi in merito alla quantificazione del contributo per la realizzazione o trasformazione di fabbricati o singole unità immobiliari.
 
I documenti pubblicati sono i seguenti:
 
Di seguito vengono esplicitati alcuni punti in merito alla quantificazione, riduzione o esonero del contributo di costruzione.
 
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” pertanto al “Titolo II – Capo II – Sezione II” norma il “Contributo di Costruzione”.
 
L'articolo 16 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire” al comma 1 prescrive: “Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.”
 
L'articolo 17 indica le ipotesi di “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.”
 
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.
 
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
 
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
 
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; (si vedano ora l'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 e l'articolo 2135 del codice civile)
 
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
 
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
 
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale.
 
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) (ora il riferimento corretto dovrebbe essere all'art. 3, comma 1, lettera b) e all'art. 6-bis - n.d.r.), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.
 
4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.”
 
Nell’ipotesi di cambio di destinazione d'uso sussiste l'obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione in relazione alla situazione esistente al momento della presentazione della SCIA o del Permesso di costruire. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, considerato che la quota relativa al costo di costruzione appare comunque dovuta anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico.
 
Si ricorda che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune norme di legge regionali recanti ipotesi di esonero dal pagamento del contributo di costruzione di interventi edilizi ad esso invece soggetti ai sensi della normativa statale: "Le fattispecie di esonero introdotte dalle norme regionali impugnate vanno al di là di queste ipotesi e contrastano, dunque, con i principi fondamentali della materia. L'onerosità del titolo abilitativo «riguarda infatti un principio dellla disciplina un tempo urbanistica e oggi ricompresa fra le funzioni legislative concorrenti sotto la rubrica "governo del territorio».
 
Pertanto per i cambi di destinazione d'uso si fa rifemento all'articolo 57 della Legge Regionale n. 19/2002. Per quanto disposto dal comma 13 di quell'articolo, che detta: “Per tutti gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 6.8.1967 n. 765 il mutamento e destinazione d’uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a denunzia di inizio attività (DIA) nonché all’obbligo di denunzia di variazione catastale”, alla luce dei pronunciamenti della Corte Costituzionale, deve intendersi che tale principio di gratuità riguarda l'acquisizione della prima destinazione d'uso per fabbricati per i quali tale destinazione non fosse stata prima definita con atti o documentazione probanti.
 
01 Delibera agevolazioni per cambio d'uso
20-01-2022

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02 Delibera aggiornamento oneri urbanizzazione
20-01-2022

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03 Delibera monetizzazione aree
20-01-2022

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04 Delibera percentuali costo costruzione
20-01-2022

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05 Determina costo di costruzione
20-01-2022

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