IL SINDACO, Visti gli artt. 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, N. 223 e successive modificazioni; RENDE NOTO che dall' 11 al 20 corrente mese sono depositati nell’Ufficio comunale:
a) gli elenchi predisposti dall'Ufficiale elettorale comunale per la revisione semestrale delle liste, con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;
b) la deliberazione dell'Ufficiale elettorale comunale relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell’assegnazione degli interessati alle singole sezioni, nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.
Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.
Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dall'Ufficiale Elettorale Comunale, nonché contro la deliberazione di cui sopra e contro l’assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione Elettorale Circondariale di Lamezia Terme, non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all’art. 20 del testo unico sopracitato.